Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, nonché dal comma 4 dello stesso articolo 5, applica

 

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una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
      2. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 6, la sezione, fermo restando quanto disposto dal medesimo comma, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1.000.000 di euro.